IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 17; Visti i pareri CUF dell'8-9 settembre 1998, 22-23 settembre 1998 e 10-11 novembre 1998, sull'attribuzione della classificazione Anatomica-Terapeutica-Chimica (ATC) dell'Organizzazione mondiale della sanita', Centro collaborativo di metodologia statistica applicata ai farmaci di Oslo, ai farmaci autorizzati; Ritenuto necessario provvedere ad una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate a seguito di procedure europee e ad identificare tali prodotti inserendo dopo il numero di autorizzazione all'immissione in commercio rispettivamente la sigla "/M" per autorizzazioni rilasciate con procedure di mutuo riconoscimento e la sigla "/E" per le autorizzazioni rilasciate a seguito di procedura centralizzata; Ritenuto di dover predisporre un elenco dei prodotti cedibili in farmacia senza prescrizione medica; Ritenuto necessario indicare i prodotti medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta sospesa alla data del 1 luglio 1999; Considerato che per motivi tecnici non si e' potuto provvedere nel 1997 e 1998 alla pubblicazione dei prodotti medicinali nella Gazzetta Uffciale della Repubblica con le cadenze previste dall'art. 17 sopra citato; Decreta: Art. 1. Alla data del 1 luglio 1999, le specialita' medicinali autorizzate all'immissione in commercio sono quelle di cui all'allegato 1, i prodotti medicinali a denominazione generica autorizzati all'immissione in commercio, alla stessa data, sono quelli di cui all'allegato 2 del presente decreto. I prodotti medicinali di cui agli allegati 1 e 2 disponibili in farmacia alla data del 30 maggio 1999 e cedibili senza prescrizione medica sono quelli di cui all'allegato 3. I prodotti medicinali la cui autorizzazione risulta sospesa alla data del 1 luglio 1999 sono quelli di cui all'allegato 4. Gli elementi identificativi dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al primo comma sono riportati nell'allegato 5 del presente decreto. Gli allegati da 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto fanno parte integrante dello stesso.